In Italia, la regolamentazione della subacquea ricreativa non ha ancora un esatto inquadramento legislativo. Tuttavia, le normative europee impongono il conseguimento del brevetto sub per la pratica di tale attività. Senza tale brevetto subacqueo, qualsiasi negozio di attrezzatura subacquea o diving center coscienzioso permetterebbe di noleggiare l’attrezzatura e immergersi con autorespiratore in acque interne o marine. Tale normativa UNI EN 14467:2006 – ISO 24803, riferita ai requisiti per i fornitori di servizi per l’immersione subacquea ricreativa, sono reperibili anche sul sito del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
In data 29 luglio 2008, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto n. 146, quale Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto”, che disciplina anche l’attività subacquea. Per altro, in termini applicativi quindi non opera in tutto il territorio nazionale, laddove eventuali leggi regionali dispongano altrimenti. L’unica norma statale che in qualche modo regola l’attività subacquea, come vedremo, è data dall’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, espressamente richiamato dall’art. 91 del decreto ministeriale in esame, per quanto concerne l’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione.
Bisogna anche osservare che tale decreto, attiene all’attività subacquea limitatamente alle “Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”. Regola quindi solo indirettamente l’attività subacquea, tra una serie di norme che riguardano principalmente l’attività da diporto.
Oltre che la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, sono previste ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità da diporto impiegate come unità appoggio nel corso di immersioni subacquee, che sono:
- una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei, contenente aria e dotata di 2 erogatori. In caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione, è richiesta una stazione di decompressione;
- una unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
Di fatto, non risulta ancora inquadrata la figura dell’istruttore subacqueo o di una guida di immersione. Ciò, tuttavia, non fa venir meno l’obbligo di diligenza a cui l’istruttore che si accinge a fare da guida, o svolgere lezioni didattiche, è tenuto. Dunque, non potrà esimersi dal verificare la sussistenza e l’efficienza delle dotazioni di supporto per l’immersione e non potrà che essere considerato negligente qualora fosse stato possibile per lui prevenire l’assenza delle dotazioni a bordo.
Eventuali negligenze che portano al verificarsi di un incidente ovvero all’impossibilità di gestirlo, vanno oltre l’ambito applicativo del decreto e toccherebbero indubbiamente la sfera delle responsabilità previste in sede penale e civile. La condotta dell’istruttore non potrà quindi limitarsi, sotto questi aspetti, all’inerzia e alla passività.
Inoltre, l’ art. 91 (Segnalazione) del decreto prevede una serie di obblighi di segnalazione, che sono:
- l’obbligo per il subacqueo di segnalarsi col galleggiante, munito di “una bandiera rossa con striscia diagonale bianca”. Se sul punto vi è imbarcazione di appoggio, la bandiera deve essere issata sull’imbarcazione stessa;
- il segnale per le immersioni notturne è costituito da una luce lampeggiante gialla, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
- il subacqueo non deve allontanarsi dal raggio di 50 metri dalla verticale del segnale e le imbarcazioni in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo;
- nel caso di un gruppo di subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale per tutto il gruppo;
- l’obbligo per ogni subacqueo di portare con se in immersione il pedagno, o pallone di superficie gonfiabile, di colore visibile e con una sagola di almeno 5 metri, che in caso di separazione occidentale dal gruppo, deve essere lanciato in superficie prima di riemergere.
A questo punto, appare doveroso fare delle considerazioni. La norma non distingue tra immersioni dalla barca o da terra, così come pure non distingue tra immersione in apnea o con autorespiratore. Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di avere con se il pedagno. Non sono previste deroghe, per cui deve essere portato indistintamente in escursione come anche nelle immersioni didattiche a qualsiasi livello. L’istruttore nel corso delle attività didattiche ha l’obbligo di verificare che tutti gli allievi siano dotati del pedagno al pari di tutte le altre dotazioni obbligatorie. La trasgressione di queste disposizioni di legge comporta una sanzione amministrativa, ma non solo. Costituisce difatti presunzione di colpa in caso di incidente e può inficiare la copertura assicurativa.
Per quanto riguarda la definizione di “brevetto subacqueo” e quali sono le agenzie didattiche che lo possono rilasciare puoi consultare questa nostra FAQ, mentre in questa pagina puoi trovare una tabella comparativa dei livelli dei brevetti sub delle varie agenzie. Per quanto concerne invece quale tipo di certificato medico è richiesto per legge, consulta questa FAQ
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